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ARTICOLO 4
Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione e all'università.
Il decreto in pillole
Stop ai concorsi
Vietato indire nuovi concorsi e assumere personale per le Università che dedicano agli assegni fissi per il personale di ruolo più del 90% del Fondo per il finanziamento ordinario
Risorse bloccate
Gli Atenei che hanno sforato il tetto del 90% sono anche esclusi dalla ripartizione dei fondi (40 milioni nel 2008 e 80 milioni dal 2009) stanziati per il reclutamento straordinario di ricercatori
Stretta allentata
Allentata la stretta sul turn over dei ricercatori contenuta nella manovra d'estate (decreto legge 112/08): nel triennio 2009-2011 le Università possono procedere ogni anno a un'assunzione ogni due cessazioni, anziché a una ogni cinque.
Sul totale della spesa, almeno il 60% deve essere usato per assumere ricercatori e almeno il 10% per assumere professori ordinari.
Sono fatte salve le assunzioni straordinarie di ricercatori previste dalla Finanziaria 2007
Per reclutare i docenti...
Nei concorsi per reclutare i professori di prima e seconda fascia della prima e della seconda sessione del 2008 le commissioni sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro docenti sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
... e i ricercatori
Fino al riordino delle procedure per reclutare i ricercatori e, comunque, fino al 31 dicembre 2009 le commissioni per reclutare i ricercatori sono composte da un professore ordinario o associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando
Decreto attuativo
Le elezioni dei commissari sono regolate da un decreto del ministro dell'Istruzione da adottare nei prossimi 30 giorni
Criteri di valutazione
Nei concorsi per i ricercatori, banditi d'ora in poi, i titoli e le pubblicazioni sono valutati in base ai parametri individuati da un decreto del ministro dell'Istruzione, da emanare nei prossimi 30 giorni. Le nuove procedure si applicano anche ai concorsi già banditi ma per i quali non sono ancora state elette le commissioni
Enti di ricerca
Gli enti di ricerca sono esclusi dall'obbligo di ridurre il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento
Premiati i migliori
Dal 2009 una quota di almeno il 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario dell'Università e del Fondo straordinario è ripartita prendendo in considerazione diversi fattori: la qualità dell'offerta e i risultati dei processi formativi, la qualità della ricerca scientifica e delle sedi didattiche. Le modalità di ripartizione dei fondi sono stabilite da un decreto del ministro dell'Istruzione da emanare entro il 31 dicembre
Residenze e borse di studio
Il Fondo per realizzare alloggi e residenze per studenti universitari è integrato di 65 milioni nel 2009. Il Fondo di intervento integrativo per i prestiti d'onore è incrementato di 135 milioni nel 2009. Le risorse sono recuperate attingendo al Fondo per le aree sottoutilizzate
La copertura
L'attenuazione della stretta sul turn over nelle Università costa 24 milioni nel 2009, 71 milioni nel 2010 e 141 milioni dal 2011. Per far fronte alle spese vengono ridotte le doti per i ministeri. Sono escluse le dotazioni di spesa connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali con natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse per la ricerca e per finanziare il 5 per mille dell'Irpef; di quelle dipendenti da parametri fissati dalla legge o da accordi internazionali e di quelle legate all'istruzione e all'università